Secondo la definizione della Banca d'Italia, è agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106 T.U.B. (concessione di finanziamenti, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazioni) su mandato di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o speciale ex artt. 106 e 107 T.U.B..

L'agente in attività finanziaria deve svolgere in forma esclusiva l'attività, salvo il poter offrire servizi correlati all'attività primaria.

  • concessione di finanziamenti e prestiti, l'intermediazione in cambi, l'assunzione di partecipazioni, i servizi di pagamento.

  • servizi correlati ai precedenti ed essenziali per lo svolgimento delle attività riportate al punto precedente.

I bisogni moderni di trasferimento veloce di valuta hanno portato alla creazione di un'altra figura professionale similare: l'agente "Money Transfer" il quale offre, professionalmente ed esclusivamente, un servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.