Similarmente al mediatore immobiliare, il mediatore creditizio è colui il quale professionalmente mette in relazione, anche attraverso attivita’ di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di varie forme di finanziamento sotto qualsiasi forma.

L'attività di mediatore è rigorosamente disciplinata dalla Legge 108 emanata il 7 marzo 1996 a cui fatto seguito, in rispetto dell'art 12 della medesima legge, l'emanazione di un Regolamento il 28 luglio 2000, che disciplina l'attività di mediazione creditizia.

L'albo dei mediatori creditizi (obbligatorio) è liberamente consultabile sul sito UIC [ http://www.uic.it ] alla sezione antiriciclaggio, che contiene albi ed elenchi.

Competenze del mediatore creditizio:

  1. Scelta degli Istituti di Credito. Tale scelta deve favorire il cliente finale, al fine di offrirgli condizioni eque e non ingiustamente gravose.

  2. Trattazione dei tassi di mercato

  3. Sottoscrivere accordi con gli Istituti di credito al fine di poter offrire alla clientela condizioni vantaggiose per l'erogazione di un finanziamento.

  4. Pubblicazione del "borsino Immobiliare" tramite cui rendere pubblici gli attuali tassi di interesse

  5. Servizi di istituzione di pratica di mutuo o leasing o altre forme di finanziamento

  6. Porsi come intermediario tra mutuante e mutuario, al fine di tutelare entrambe le parti.